



Un Comune ci sottopone il quesito di un regolamento comunale che prevede la sosta degli ambulanti itineranti per un tempo massimo di un’ora e con uno spostamento minimo di 500 metri. Poiché la legge regionale 6/2010, articolo 21, parla del “tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita”, vi è compatibilità fra la legge regionale ed il regolamento comunale? E, in ogni caso, quale disciplina va applicata?
Aprire qui: Quesito n.1 - febbraio 2022

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